PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale militare di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo, e il personale equiparato delle Forze di Polizia, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del Corpo di appartenenza, una anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio:

          a) per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

          b) per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

          c) per le spese relative al matrimonio dei figli.

      2. L'anticipazione può essere ottenuta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata con documentazione avente valore legale.

Art. 2.

      1. L'ammontare dell'anticipazione, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere superiore, rispettivamente, per la lettera a) e b) all'80 per cento e per la lettera c) al 50 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.
      2. La somma ottenuta a titolo di anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto all'atto del collocamento in quiescenza del militare interessato, ovvero dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

 

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Art. 3.

      1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha diritto di adire la magistratura ordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione.

Art. 4.

      1. L'interessato, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia autentica del contratto di acquisto registrato e entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la causa di forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.
      2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.
      3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo massimo di 18 mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.